Ristrutturazioni profonde
Quando non vale l'ecobonus

Ristrutturazioni profonde
Quando non vale l'ecobonus

L' ecobonus è un' agevolazione che consente di usufruire di vantaggi fiscali a tutti quei soggetti (siano essi privati o imprese) che scelgano di eseguire lavori per la riqualificazione della propria casa o immobile al fine di renderlo in condizione di rispettare l'ambiente.
La sua assegnazione non è però sempre automatica, come nel caso di ristrutturazione profonda, per le quali non tutti gli interventi generalmente agevolati godono di piena detraibilità.
Ma partiamo dal chiarire alcuni concetti.

In cosa consiste l'ecobonus?
L'ecobonus prevede una riduzione del 65% dell'imposta lorda sul reddito Irpef (o IRES) per la spese affrontate a fronte di interventi di riqualificazione energetica, installazione di pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L'importo speso viene scaricato attraverso la dichiarazione dei redditi con modello Unico o 730.

Cosa sono le ristrutturazioni profonde?
Per ristrutturazioni “profonde” si intendono quei casi in cui gli interventi coinvolgano integralmente una superficie utile di almeno 1000mq, oppure quando un edificio venga demolito per essere ricostruito da zero.

Cosa cambia in caso di ristrutturazioni profonde?
L' Enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), citando l'allegato 3 del DLgs 28/2011, specifica che:
“Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria” e di altre percentuali “della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”.

È a questa direttiva che dobbiamo prestare attenzione in quanto, essendo obbligati per legge a realizzare l'edificio con queste modalità, l'accesso agli incentivi statali sarà possibile solo per la quota di energia termica prodotta in modo eco-compatibile che eccederà quella prevista per legge (il 50%), come precisa il comma 4 del DLgs 28/2011 che recita:

“Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.”
Non sarà pertanto possibile usufruire dell' ecobonus nei casi in cui la nuova struttura utilizzi energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili fino al 50% dei consumi previsti, mentre si potrà accedere alle agevolazioni su tutto ciò che supererà il 50%, dando così un' ulteriore motivazione ai costruttori nel rendere l'edificio completamente eco-sostenibile.